Importante novità con la circolare ministeriale n. 39533 del 4/09/2019, avente come oggetto “Periodo di formazione e prova per i docenti neo-assunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo” e che riguarda inevitabilmente gli insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria ed anche i docenti tecnico pratici.

Infatti, qualora un docente di laboratorio di ruolo, in possesso di ulteriore e valido titolo di accesso ed abilitazione, decida di passare dall'insegnamento della sua classe di concorso (tab. B) ad una della tab. A del medesimo ordine e grado di scuola, deve richiedere il passaggio di ruolo e tale circostanza, in base al D.M. n. 850/2015, ha sempre fatto ritenere che fosse altresì obbligatorio per l'interessato ripetere l'anno di prova all'assunzione del nuovo servizio.

Tale tesi è quindi stata confutata dallo stesso MIUR con la nota succitata ed al riguardo vi è anche un interessante parere di orizzonte scuola che vi invitiamo a leggere.

Dunque, dalla circolare appare evidente che un insegnante tecnico pratico che abbia ottenuto il passaggio di ruolo dalla tab. B del secondo ciclo alla tab. A del secondo ciclo non è tenuto a ripetere l'anno di prova in quanto l'ordine e grado di istituto di insegnamento è il medesimo.

Occorre fare il LogIn per postare commenti!

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org