Avevamo affrontato questo argomento già nel 2019 con un articolo che spiegava chiaramente che un docente tecnico pratico di ruolo, in possesso di idoneo titolo di accesso e abilitazione per l'insegnamento per una materia della tab. A, in caso di passaggio di ruolo, non dovesse ripetere l'anno di prova. A tal riguardo, veniva riportata la circolare ministeriale n. 39533 del 4/09/2019.

Tuttavia, alcune testate di informazione scolastica stanno diffondendo "pareri" controversi e infondati puntualmente raccolti da chi, invece, dovrebbe limitarsi ad applicare la normativa ufficiale o, al limite, a fare interpello al MIM prima di far esplodere devastanti per quanto inutili "bombe a grappolo".

Senza citare nomi e luoghi, facciamo chiaro riferimento a una  mail di un insegnante tecnico pratico su c.c. B-15 che ha chiesto ed ottenuto il passaggio di ruolo su A-40 essendo in possesso di idoneo titolo di accesso e abilitazione all'insegnamento su quella classe di concorso. Secondo quanto ha affermato il collega, "...i dirigenti D.S.G.A. e D.S. dell'istituto..." gli avrebbero negato la possibilità di esonerarsi dal periodo di prova poichè trattasi di "...passaggio da ruolo da insegnanti diplomati a insegnanti laureati".

Innanzitutto, precisiamo che l'unico e solo dirigente e responsabile presso un istituto scolastico è il D.S. (Dirigente Scolastico). Tutte le altre figure, D.S.G.A. (Direttore dei Servizi Generali ed Amministravo) compreso, sono subordinate al D.S. e NON HANNO ALCUNA FORMA, FUNZIONE o DELEGA DIRIGENZIALE. Il D.S.G.A. ha la mera direzione degli uffici amministrativi interni dell'istituto e può operare in autonomia, ma sempre subordinatamente al D.S. da cui dipende.

Pertanto, affermazioni, circolari e atti, non hanno alcun valore ed effetto giuridico all'esterno se non firmati dal D.S.

In merito alla questione, sintomo conclamato di una pratica pregiudizievole nei confronti degli insegnanti tecnico pratici,  consigliamo al collega di inviare una PEC al D.S. da cui dipende in cui precisa che non è tenuto ad effettuare l'anno di prova in quanto ciò viene chiarito dalla normativa vigente e dalla nota ministeriale n. 39533 del 4 settembre 2019 che precisa quanto segue:

"non devono svolgere l’anno di prova i docenti che abbiano ottenuto il passaggio di ruolo e abbiano già svolto il periodo di formazione e prova nel medesimo ordine e grado".

Ciò viene ribadito dalla nota ministeriale n. 39972 del 15 novembre 2022 che, riferendosi alla casistica dei docenti esclusi dall'obbligo dell'anno di prova, precisa quanto segue:

"....che abbiano ottenuto il passaggio di cattedra nello stesso grado di scuola. Sono ricompresi nella categoria in esame coloro che hanno concluso positivamente l’anno di formazione ed il periodo di prova a seguito di selezione di nomina finalizzata all’immissione in ruolo e siano successivamente immessi in ruolo su classe di concorso del medesimo grado di scuola sulla base di una diversa procedura selettiva."

Noi di UniDoLa abbiamo notizie certe di tale orientamento presso Uffici territoriali e direzioni regionali anche alla luce dei più recenti disposti normativi, come anche affermato da "La Tecnica della Scuola"

In caso di reiterato diniego, consigliamo al collega di rivolgersi ad un legale per il ricorso gerarchico e le conseguenti richieste risarcitorie al Dirigente.

Occorre fare il LogIn per postare commenti!

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org