In G.U. il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2023!

Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

(GU Serie Generale n.224 del 25-09-2023)

Tipologie di corsi previsti:

  1. Corsi abilitanti da 60 CFU: Destinati a chi intende insegnare una disciplina specifica nella scuola secondaria, con riserve di posti per docenti con una certa esperienza o per coloro che hanno sostenuto determinate prove concorsuali. Questi corsi offrono un’ampia formazione, inclusa l’acquisizione di almeno 10 CFU/CFA di area pedagogica e tirocinio diretto e indiretto.
  2. Percorsi formativi transitori da 30 CFU per docenti abilitati su altro grado/classe di concorso o specializzati in sostegno: Offre ai docenti già abilitati l’opportunità di acquisire competenze aggiuntive nella loro disciplina di riferimento.
  3. Percorsi formativi transitori da 30 CFU: Destinato ai docenti con tre anni di esperienza o che hanno sostenuto la prova del concorso “straordinario bis”.
  4. Percorsi formativi transitori da 30 CFU per neo-laureati o chi non ha acquisito 24 CFU: Pensato per i laureati recenti o coloro che non hanno soddisfatto i requisiti dei CFU entro ottobre 2022.
  5. Percorsi formativi post-concorso da 30 o 36 CFU/CFA: Progettato per i vincitori di concorso che non sono ancora abilitati.

Nuovo sistema
Il nuovo sistema di formazione e reclutamento della scuola secondaria di primo e secondo grado è delineato nel D.lgs. n. 59/2017, come modificato dal DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), e si articola in:

  • un percorso universitario e accademico abilitante di formazione iniziale, corrispondente a non meno di 60 CFU/CFA (il percorso si articola in: formazione; prova finale; valutazione finale);
  • un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, cui accedono gli abilitati (ed anche i docenti che, alla data di presentazione delle istanze, abbiano svolto nelle scuole statali tre anni di servizio anche non continuativo, negli ultimi cinque, di cui uno nella specifica classe di concorso di partecipazione);
  • un periodo di prova in servizio di durata annuale con test finale e valutazione conclusiva.
    Il percorso universitario e accademico abilitante, dunque, costituisce il primo dei tre step previsti per diventare docenti di ruolo.

Fase transitoria
La fase transitoria, disciplinata dall’articolo 18-bis del summenzionato D.lgs. n. 59/2017 e ss.mm., prevede che, sino al 31/12/2024, possano partecipare ai concorsi per la scuola secondaria di primo e secondo grado, per posto comune e di insegnante tecnico- pratico, i docenti in possesso di:

  • titolo di studio per l’accesso alla classe di concorso più 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico abilitante;

oppure

  • titolo di studio per l’accesso alla classe di concorso più 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31 ottobre 2022, previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

Per gli Insegnanti Tecnico Pratici, il titolo di studio è il diploma (che dà accesso alla classe di concorso), mentre per i posti comuni il predetto titolo è la laurea (comprensiva di tutti i crediti necessari per accedere alla classe di concorso).

Tempistica primi percorsi abilitanti
Considerato lo svolgimento della fase transitoria e la fase di “implementazione” del nuovo sistema, il DPCM summenzionato indica la data di conclusione dei primi percorsi formativi di 60 CFU/CFA e dell’offerta formativa per il conseguimento dei 30 CFU/CFA (necessari alla partecipazione al concorso durante la citata fase transitoria).

Ecco cosa dispone il DPCM: 

  • l’offerta formativa di 30 CFU/CFA, in sede di prima applicazione, deve concludersi entro il 28 febbraio 2024;
  • i percorsi di 60 CFU/CFA, in sede di prima applicazione, devono concludersi entro il 31 maggio 2024.

Per completezza di informazione, ricordiamo che gli aspiranti che, durante la fase transitoria, parteciperanno al concorso con 30 CFU/CFA (come anche quelli che vi partecipano con 24 CFU/CFA conseguiti entro il 31/10/2022), qualora lo vincano:

  • saranno assunti con contratto al 31/08;
  • integreranno, nel corso dell’anno di assunzione a tempo determinato, la formazione (con 30 ovvero 36 CFU/CFA, ove mancanti) per conseguire l’abilitazione;
  • saranno assunti in ruolo e sottoposti all’anno di prova;
  • saranno confermati in ruolo, in seguito al positivo superamento dell’anno di prova.

Accesso ai corsi: L’accesso è garantito a chi ha il titolo per insegnare in una classe di concorso della scuola secondaria. Chi è iscritto a corsi di laurea magistrale deve aver acquisito almeno 180 CFU. Gli aspiranti devono inoltre rispettare determinate riserve di posti, garantite per chi ha svolto servizio scolastico per almeno tre anni, chi ha sostenuto la prova concorsuale “straordinaria”, o chi ha contratti di docenza in percorsi regionali di formazione.

Insegnanti Tecnico Pratici: Fino al 31 dicembre 2024, i diplomi validi per Insegnanti Tecnico Pratici saranno ancora accettati per partecipare ai concorsi (i medesimi titoli, entro i medesimi termini, saranno quindi validi anche ai fini dell’accesso ai corsi abilitanti). Da quella data sarà necessario il possesso almeno di una Laurea (L) ovvero di un Diploma triennale I.T.S. ovvero di una Laurea professionalizzante (LP).

Organizzazione corsi: Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, i corsi potranno avere una componente telematica sino al 50%, escludendo tirocinio e laboratorio.

Struttura e prova finale: I corsi prevedono 10 CFU/CFA di area pedagogica e tirocinio non inferiore a 20 CFU/CFA. La prova finale consiste in un’analisi critica basata sul tirocinio e una lezione simulata che integra tecnologie digitali. La lezione simulata richiede la progettazione, anche mediante tecnologie digitali multimediali, di un’attività didattica innovativa, comprensiva dell’illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e metodologiche compiute in riferimento al percorso di formazione iniziale relativo alla specifica classe di concorso.

Decreto PA Bis: le novità
Da ricordare anche alcune novità portate dal Decreto PA bis, che prevede come per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, le attività, eccetto tirocini e laboratori, potranno essere svolte telematicamente fino al 50% del totale.

Un’altra innovazione importante è la rimozione del limite numerico sul numero di abilitati per specifiche classi di concorso, liberalizzando l’abilitazione.

Al momento non c’è alcuna indicazione ufficiale, ma molto probabilmente, come spiegato in precedenza, i corsi dovranno partire fra la fine del 2023 e i primi mesi del 2024.

La conclusione dei percorsi è stimata per l’anno accademico 2023/24, con una prova finale composta da una prova scritta e una lezione simulata.

Linee guida Anvur
Le Linee guida previste dall’Anvur tengono conto delle limitazioni imposte dal Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 59. Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, fino al 50% delle attività potranno essere svolte a distanza, ad esclusione di tirocini e laboratori.

Tra i requisiti stabiliti dall’Anvur, figura la presenza di un direttore del percorso formativo che dovrà essere un professore di ruolo di I o II fascia. Inoltre, l’offerta formativa dovrà essere accuratamente pianificata rispettando gli standard minimi e le competenze professionali relative alla classe di concorso. Anche il numero massimo di studenti ammissibili e i requisiti di aule e laboratori sono stati dettagliati, ponendo le basi per un’offerta formativa di qualità.

Per ogni percorso attivato che ha fino a 1000 studenti, è richiesta la presenza di almeno due docenti afferenti a settori scientifici comuni e uno specializzato nel settore specifico del percorso. Oltre i 1000 studenti, si aggiungono due docenti ogni 500 studenti supplementari. Almeno due docenti per percorso devono appartenere ai ruoli dell’istituzione.

Per quanto riguarda la didattica a distanza, è previsto un tutor tecnico e un tutor disciplinare ogni 250 studenti. Entrambi devono avere almeno una laurea magistrale e specifica esperienza nel campo.

Per le attività in presenza, il numero di posti in aula deve essere almeno pari al numero degli studenti iscritti. Le dotazioni audio-video devono essere garantite in caso di distribuzione degli studenti in più aule. Per i laboratori, è richiesta una dettagliata descrizione delle dotazioni e della capacità in relazione al numero degli studenti.

Infine, il nucleo di valutazione dovrà verificare la coerenza tra il numero massimo di studenti ammissibili e la disponibilità di docenti, tutor, aule e laboratori.

[Fonte: orizzontescuola.it]

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