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Fac Simile decreto istituzione dell'Ufficio Tecnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L’istituzione del Ufficio Tecnico presso gli istituti Tecnici e Professionali tarda ad essere attuata. Viene riportata la normativa per la sua istituzione e si rendono note le modalità di delibera e/o comunicazione. Può, altresì, essere scaricato un modulo per la decretazione dell'istituzione dell'ufficio tecnico. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Provvedimenti abrogati dal DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212: Legge 14.11.962 n. 1617
LETTURA PROVVEDIMENTI Poiché l’Insegnante Tecnico Pratico addetto all’ufficio tecnico riveste la figura giuridica del docente, a lui si applicano le disposizioni contrattuali relative: gli Insegnanti Tecnico Pratici sono insegnanti di scuole secondarie di secondo grado, per i quali vige in via generale l’obbligo di prestare 18 ore di servizio di insegnamento. Il docente assegnato all’ufficio tecnico non perde per tale ragione la sua qualifica giuridica di insegnante tecnico pratico, né può essere sottratto alle prerogative e agli obblighi che ne conseguono. Il suo orario resta quindi quello previsto dagli artt. 27 e 28 del CCNL/2007, costituito da 18 ore settimanali di lezione, passate però nella conduzione dell’ufficio tecnico. L’ufficio tecnico, già presente negli istituti tecnici e professionali industriali secondo il previgente ordinamento, veniva affidato dal capo di istituto alla responsabilità di un insegnante tecnico pratico. Tale compito continua ad essere nelle attribuzioni del DS il quale, nell’ambito della propria funzione – ai sensi dell’art. 1 del CCNL/2006 così come modificato dal CCNL/2010 relativo al personale dell’Area V della dirigenza e ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2011 – è preposto al corretto ed efficace funzionamento dell’istituzione scolastica nonché alla gestione organizzativa della stessa. Pertanto la designazione del responsabile dell’ufficio tecnico non è condizionata alla domanda dell’interessato. |
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