[G.U.] D.L. 115/22 "docente esperto"
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DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115 "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. (GU Serie Generale n.185 del 09-08-2022)"
note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/08/2022
E ora che il titolo accademico è obbligatorio che scusa si inventeranno per non riconoscere agli insegnanti di laboratorio il VII livello retributivo?
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Con la L. 79/22 è stato ribadito e confermato che per accedere al ruolo di insegnante tecnico pratico sarà necessario possedere almeno un titolo accademico di primo livello.
La disparità di trattamento economico tra docenti della tab. A e quelli della tab. B del medesimo grado di istruzione, in un Paese come questo, che politicamente combatte con tanta energia certe "disuguaglianze" e determinate "discriminazioni" è voluta da quella stessa parte politica ipocrita e confermata da gran parte della magistratura che ha respinto molti dei ricorsi presentati da colleghi docenti di laboratorio per vedersi riconosciuto nient'altro che il proprio lavoro.
In arrivo la classe di concorso per i docenti di sostegno
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Sindacati e ministero al lavoro per l’istituzione della classe di concorso per i docenti di sostegno.
Si tratterebbe di una rivoluzione perché come è noto al momento i docenti specializzati sulle attività di sostegno non sono collocati in una specifica classe di concorso, ma in un’area comune del sostegno con tutte le conseguenze del caso.
Conseguenze che emergono anche quando si richiede di partecipare alla Mobilità o quando si chiede il passaggio dal sostegno ad un’altra classe di concorso. Insomma una regolamentazione è necessaria, regolamentazione chiesta anche dai tanti ITP specializzati sul sostegno che da tempo chiedono l’equiparazione economica e che è stata riconosciuta da diversi tribunali del lavoro.
Riforma reclutamento docenti, è legge:
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Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 29 giugno 2022, n. 79, contenente la riforma del reclutamento docenti, approvata in via definitiva dal Parlamento il 28 giugno.
Il provvedimento entra subito in vigore, da giovedì 30 giugno. Ora c’è attesa per i decreti attuativi.
Il ministro della Funzione Pubblica scrive ai docenti
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l'on. Brunetta scrive ai dipendenti pubblici: "Ecco tutte le opportunità di formazione, ciascuno di voi può fare la differenza".
Un'opportunità assolutamente unica per coloro che vogliono migliorare la propria posizione lavorativa o che più semplicemente intendono acquisire una maggiore competenza nel proprio settore.
Moltissimi docenti tecnico pratici sono già in possesso di un titolo accademico, almeno di primo livello (ricordiamo che a partire dal 2024 sarà obbligatoria la laurea per accedere anche alle classi di concorso della tab. B).
in G.U. il riordino della formazione iniziale degli insegnanti
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Pubblicato il DECRETO-LEGGE 30 aprile 2022, n. 36 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)". (GU Serie Generale n.100 del 30-04-2022) che prevede importanti novità anche in merito alle modalità di reclutamento dei docenti.
Di seguito riportiamo i soli articoli 44, 45 e 46 del D.L. afferenti l'argomento con evidenziati gli aspetti che riguardano gli insegnanti tecnico pratici.
Ancora sul ruolo e l'autonomia del docente tecnico pratico
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Nostro malgrado e dalle numerose e-mail di chiarimenti che riceviamo in particolare da colleghi precari, ci vediamo ancora una volta costretti a rimarcare che la figura del docente tecnico pratico (superficialmente talvolta definito con l'odioso acronimo "ITP" o l'appellativo strumentalmente denigrativo di "tecnico" o altro ancora):
- NON HA ALCUN SUBORDINE nè gerarchico nè di autorità RISPETTO AD ALTRI DOCENTI, nè tantomeno, rispetto al docente teorico compresente; dipende esclusivamente e unicamente dal dirigente scolastico dell'istituto di servizio!
- in quanto docente autonomo, non è "assistente" di alcun docente e non va confuso con la diversa figura professionale di "assistente tecnico" (AT) appartenente al personale ATA (non docente);
- ha piena autonomia didattica e può operare sia in classe che nei laboratori, preferibilmente concordandone i contenuti col docente teorico quando l'insegnamento è svolto in compresenza; può decidere di impartire le lezioni e prove agli studenti nei tempi e nelle modalità che ritiene più opportuni;
- redige la programmazione didattica in totale autonomia anche per per le materie insegnate in compresenza; in tal ultimo caso la programmazione per la materia impartita col docente teorico può essere unica e sottoscritta dai due docenti, ma a condizione che la parte di competenza dell'insegnante tecnico pratico venga autonomamente stilata dal relativo docente nell'ambito della disponibilità di ambienti, mezzi ed attrezzature didattiche a disposizione nel complesso scolastico;
- deve utilizzare SEMPRE il proprio registro personale per inserire le assenze e i voti degli alunni;
- ha piena autonomia sulla proposta di voto agli scrutini delle materie insegnate e, per le materie insegnate in compresenza, il voto del teorico non ha alcuna prevalenza in caso di discordanza. In tal ultimo caso di discordanza decide a maggioranza il consiglio di classe sentite le proposte di voto di entrambi i docenti compresenti.
Cosa fare in caso di abusi da parte di altri docenti o del consiglio di classe?
1) Rivolgersi al Dirigente Scolastico, preveribilmente via PEC o via raccomandata AR, che adotterà i provvedimenti del caso, segnalandone eventuali fatti di gravità alle autorità di competenza;
2) qualora il Dirigente Scolastico non intervenga e la vessazione perseveri, occorre fare denuncia scritta alla Procura della Repubblica territorialmente competente, segnalando con precisione fatti, nomi e date, allegando eventuali documenti e copia della ricevuta di invio della segnalazione al D.S. rimasta senza esito.
Ad ogni buon fine, riportiamo il contenuto della C.M. 1201 del 3 febbraio 2000 che espone quanto sopra.
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