Promemoria a.s. 2015 - 2016 per i Docenti di Laboratorio

L'art. 5 della L. 124/99 e la relativa C.M. n. 28 del 3 febbraio 2000 prevedono la piena funzione docente degli Insegnanti Tecnico Pratici, al pari di tutti gli altri insegnanti.

In sintesi la normativa prevede la piena funzione docente degli Insegnanti Tecnico Pratici in termini di effettiva autonomia:

  • che tutti i docenti di laboratorio (ITP) compilino sempre il proprio registro personale, anche quando la loro funzione è svolta in compresenza, dove riportano le proprie valutazioni sull'attività didattica di loro competenza;
  • che la programmazione distingua bene l'ambito teorico e l'ambito tecnico-pratico; in fase di programmazione iniziale i due docenti, insieme, definiscono gli ambiti di rispettiva competenza didattica, preferibilmente attraverso proposte scritte e precedentemente elaborate da ciascuno;
  • che, per le materie insegnate in compresenza, le proposte di voto siano autonomamente formulate dai docenti di laboratorio (ITP) per il proprio ambito di competenza didattica;
  • che il Consiglio di classe, quando si tratti degli scrutini finali e anche nelle materie insegnate in cornpresenza per le quali non è previsto il voto pratico, ferma restando l'autonoma proposta di voto di entrambi i docenti, assegni il voto unico in caso di difformità delle due proposte;
  • che qualora il docente venga impiegato quale responsabile dell'ufficio tecnico dell'istituto, il suo impegno permane a 18 h settimanali dipendendo esclusivamente dal Dirigente Scolastico. E' obbligato alla partecipazione al Collegio dei docenti e a tutte le riunioni dipartimentali e funzionali ai laboratori di tutte le specialità dell'istituto fino a un massimo di 36 h complessive (esattamente come per la funzione docente).

Per quanto riguarda comportamenti difformi da quanto sopra esposto, il Capo Dipartimento del Ministero della Pubblica Istruzione, Pasquale Capo, a nome del Ministro, ha risposto (Prot. N. 2305/DIPIUO4 del 29/12/2005) nel modo seguente:

"[...]Non esiste, pertanto, alcuna posizione di "sudditanza gerarchica" e nel caso in cui questo dovesse verificarsi, sarebbe da ascrivere a una scorretta applicazione della normativa vigente, che, con evidente chiarezza, riconosce autonomia di ruolo e di funzione agli insegnanti tecnico-pratici rispetto ai docenti di materie tecniche e scientifiche.

In effetti le due categorie di docenti, in maniera del tutto autonoma e con ben precise e differenziate competenze, concorrono con pari dignità a realizzare un'offerta formativa che presenta profili diversi e al tempo stesso complementari e che, nel complesso, assume una dimensione unitaria.[...]"

I compiti inerenti la funzione, il profilo professionale e le attività di insegnamento sono quelli previsti per tutti i docenti e sono elencati ed esplicitati dall'attuale CCNL, Capo IV DOCENTI - articoli dal 22 e seguenti.

Il Docente di Laboratorio opera in collaborazione e mai in subordine né gerarchico né funzionale, col docente teorico condividendo, insieme, strumenti, criteri ed obiettivi sia didattici che valutativi.

Il Docente di Laboratorio è un profilo appartenente al ruolo docente e non va confuso con la figura dell’Assistente di Cattedra (soppressa fin dal 1999), o con quella dell’Assistente Tecnico, appartenente al ruolo ATA (Ausiliari, Tecnici, Amministrativi) che pure è presente in laboratorio, ma con mansioni differenti. Qualsiasi altro appellativo, scritto o verbale (ad es.: "assistente", "tecnico", ecc.) impropriamente attribuitogli, va prontamente respinto, segnalato e rettificato nelle opportune sedi.

N.B. Tutta la documentazione a supporto di quanto sopra esposto è reperibile nella cartella "normativa" del nostro sito.

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