Riportiamo di seguito la proposta di legge: MICELI ed altri: "Disposizioni per l'inquadramento in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici" (1783).

Firmatari: MICELI Carmelo; ASCANI Anna; PELLICANI Nicola (PD). "Disposizioni per l'inquadramento in ruolo degli insegnanti tecnico-pratici" presentata il 17 aprile 2019.

Siamo a conoscenza di altre iniziative similari di altri parlamentari delle quali pubblicheremo i dettagli a pena possibile.

Auspichiamo una tempestiva approvazione del provvedimento che oltre a gravare come danni discriminatorio ed economico, costituisce un vero e proprio pretesto di sfruttamento da parte dell'amministrazione nei confronti di docenti che espletano a pieno titolo ed a pari responsabilità le loro funzioni.

Onorevoli Colleghi! — È a tutti nota la paradossale situazione nella quale si trovano gli insegnanti tecnico-pratici di laboratorio attualmente in servizio negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, che, pur prestando servizio di insegnamento autonomo e identico alla generalità dei loro colleghi di teoria, sono, rispetto a questi, retribuiti diversamente e, in alcuni casi, in misura diversa a seconda della regione in cui prestano servizio, in palese spregio dell'articolo 3 della Costituzione.
  Appare opportuno ripercorrere la vicenda storica di questi insegnanti che vivono una situazione di disagio e le cui istanze sono rimaste assolutamente inascoltate da oltre trentacinque anni, pur in presenza di una manifesta ingiustizia difficile da sanare a causa di ostacoli di natura burocratica e amministrativa.
  L'articolo 16 della legge 30 luglio 1973, n. 477, di delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola, aveva previsto che ai docenti per il cui insegnamento è richiesto o consentito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ma che risultavano inquadrati nel ruolo B (ora tabella C), cioè nei ruoli dei docenti laureati, e ai docenti che, per gli stessi insegnamenti, erano iscritti nelle graduatorie a esaurimento, ai sensi delle leggi 28 luglio 1961, n. 831, 25 luglio 1966, n. 603, e 2 aprile 1968, n. 468 (cosiddette «leggi speciali»), era riconosciuto il diritto all'inquadramento nel ruolo dei docenti di materie per le quali è richiesto il diploma di laurea.
  Con il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88, è stato previsto, all'articolo 17, che, in via transitoria, fossero inquadrati nel ruolo di cui alla annessa tabella C, quadro I (cioè nel ruolo dei docenti laureati), i docenti titolari presso gli istituti e le scuole di istruzione secondaria di secondo grado e artistica e i docenti in materie per il cui insegnamento era richiesto o consentito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado e già inquadrati nel ruolo B; è stato altresì previsto che uguale diritto fosse riconosciuto a coloro che, per gli stessi insegnamenti, fossero iscritti nelle graduatorie a esaurimento ai sensi delle richiamate «leggi speciali».
  L'interpretazione delle citate norme ha dato luogo a un notevole contenzioso: con la decisione n. 331 del 1982 il Consiglio di Stato ha riconosciuto il diritto a essere inquadrati nel ruolo di cui alla tabella C, quadro I, dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 13 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88 del 1976, ai docenti di stenografia, dattilografia e tecnico-pratici (cioè a una delle categorie di docenti di scuola secondaria di secondo grado per i quali non è richiesto il diploma di laurea) inseriti in una delle citate «leggi speciali». Dopo un parere negativo espresso dal Consiglio di Stato, quest'ultimo, con la decisione n. 323 del 1991, ha confermato il diritto dei docenti di stenodattilografia e degli insegnanti tecnico-pratici inseriti nelle graduatorie delle «leggi speciali» all'inquadramento nel ruolo di cui alla richiamata tabella C. A tale decisione ne sono seguite numerose altre del Consiglio di Stato che hanno confermato le precedenti. In virtù di tali decisioni un alto numero di docenti di stenodattilografia e tecnico-pratici sono stati inquadrati nell'ex VII livello. Al riguardo si ricorda che nella regione Valle d'Aosta i predetti docenti risultano già inquadrati nel VII livello retributivo dal 1° gennaio 1970, ai sensi della legge regionale 30 luglio 1970, n. 15.
  Successivamente, a seguito di un parere negativo espresso dal Consiglio di Stato su un ricorso straordinario, la questione è stata rimessa all'adunanza plenaria del medesimo Consiglio, che ha dichiarato errata l'interpretazione espressa sulle norme di cui agli articoli 13 e 17 del citato decreto-legge n. 13 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88 del 1976.
  A seguito delle numerose pronunce del Consiglio di Stato, una parte dei docenti di stenodattilografia e tecnico-pratici inseriti nella graduatorie «speciali» sono stati inquadrati nell'ex VII livello con provvedimenti irrevocabili e immodificabili, creando un'ingiustificata discriminazione tra insegnanti che espletano qualitativamente e quantitativamente le stesse funzioni (alcuni dei quali inquadrati nel VII livello ed altri nel VI livello), anche all'interno dei medesimi istituti scolastici, con immaginabili conflitti relazionali.
  Lo stesso Consiglio di Stato in seduta plenaria ha riconosciuto che la diversa opinione espressa dalla VI sezione del Consiglio di Stato era «in parte dovuta ad una non felice tecnica legislativa, che relega all'ultimo comma dell'articolo (articolo 17 del citato decreto-legge n. 13 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 88 del 1976) un principio generale che avrebbe dovuto essere enunciato immediatamente e al quale avrebbero dovuto far seguito le norme transitorie di salvaguardia».
  Il Ministro della pubblica istruzione, con il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998, ha emanato il testo coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica.
  Con l'articolo 5 della legge 3 maggio 1999, n. 124 (che ha modificato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) e con successivi atti amministrativi (circolari del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), sono state parificate giuridicamente le funzioni di docenza; inoltre sono state rese autonome le materie di insegnamento laboratoriale, rimodulando, de facto, la co-docenza, generando una compresenza di insegnamento di due materie similari e affini. Tali docenti, poi, in molti casi si sono trovati a svolgere funzioni di presidenti e di commissari agli esami di Stato, con differente retribuzione, pur svolgendo il medesimo ruolo istituzionale.
  La legge 28 marzo 2003, n. 53, all'articolo 5, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227, all'articolo 2, prima della loro abrogazione, avevano previsto la rimodulazione per i professori di laboratorio di cui si tratta.
  Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 2016 ha razionalizzato e accorpato le classi di concorso anche in riferimento agli insegnanti tecnico-pratici, individuando, nell'allegata tabella B, le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico, nonché gli insegnamenti a esse relativi, i titoli necessari per l'accesso ai percorsi di abilitazione di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 1998 e ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87 e 88, e le corrispondenze con le classi di concorso di cui alla tabella C allegata al citato decreto ministeriale n. 39 del 1998.
  La presente proposta di legge, anche alla luce delle legittime richieste degli operatori del settore, che attendono da troppo tempo la parificazione, e nel solco tracciato da ulteriori e successive sentenze, intervenendo esclusivamente sul trattamento economico, ha lo scopo di sanare questa discriminazione e di cancellare le ingiuste disparità esistenti, incidendo sia sugli insegnanti che prestano servizio a tempo determinato, sia su quelli di ruolo. Essa comporta nuovi oneri che trovano la loro giustificazione nell'uniformazione della retribuzione tra gli insegnanti tecnico-pratici e il resto del corpo docente della scuola secondaria di secondo grado.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Inquadramento degli insegnanti tecnico-pratici)

  1. Gli insegnanti tecnico-pratici di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestano servizio a tempo determinato o indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado sono inquadrati, ai fini economici, nel ruolo di cui alla tabella C, quadro I, annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88.

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti delle disposizioni della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Occorre fare il LogIn per postare commenti!

This website is hosted Green - checked by thegreenwebfoundation.org