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Circa tre anni fa fu pubblicato sul sito dell’ufficio scolastico provinciale di Catania un documento recante i provvedimenti di utilizzazione del personale docente, Insegnanti Tecnico Pratici, che può essere frainteso e sta ancora inducendo in errore qualche dirigente scolastico delle scuole secondarie di II grado.

Nel citato documento del 2013, sotto forma di foglio elettronico, accanto al nome del docente di laboratorio utilizzato, per mancanza di posti, a disposizione nella scuola di precedente titolarità, appare la dizione “assistente tecnico” con il codice relativo e il numero di ore assegnate.

Supponiamo che tale anomalia tragga origine dal comma 81 dell’art. 4 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) che testualmente recita:

"Allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, è accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico."

Si hanno notizie, per quanto sporadiche e poco verificate, che qualche Dirigente scolastico desume dal provvedimento di utilizzazione che questi docenti dovranno prestare servizio come assistenti tecnici e per l’orario di lavoro previsto per questo profilo.

Premesso che non esiste alcun dispositivo normativo o pattizio che preveda il demansionamento del docente di laboratorio anche in caso di esubero, la circolare ministeriale del 5/6/2013 prot. N. AOODGPER 5607, sugli organici del personale ATA, chiarisce i termini della questione nella seguente maniera:

Insegnanti Tecnico Pratici in soprannumero – Accantonamento posti di assistente tecnico

Il comma 81 del’articolo 4 della legge 183/2011 prevede che "allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e' accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico”.

Di conseguenza, l’Ufficio dell’Ambito territoriale, all’atto della pubblicazione della mobilità dell’istruzione secondaria di II grado, prevista per il 6 luglio p.v., verifica il numero degli Insegnanti Tecnico Pratici in esubero sulla provincia e accantona, per ciascuna area del profilo di assistente tecnico, un pari numero di posti vacanti.

Le operazioni di mobilità degli assistenti tecnici relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità residuate dopo la seconda fase, detratto il numero di accantonamenti finalizzati alla sistemazione degli Insegnanti Tecnico Pratici in soprannumero.

A conclusione della mobilità ATA, l’Insegnante Tecnico Pratico in soprannumero presta servizio, sempre in qualità di Insegnante Tecnico Pratico, per l’a.s. 2013/2014, nella medesima istituzione scolastica dell’anno precedente, a fronte della vacanza del posto per il quale si procede all’accantonamento se diarea laboratoriale corrispondente alla sua classe di insegnamento.

Alla luce di quanto esposto e delle norme vigenti non è possibile utilizzare gli Insegnanti tecnico pratici in mansioni ed orari, previsti per il personale ATA, e il loro profilo rimane quello di docente, con gli obblighi di servizio d’insegnamento di 18 ore settimanali e gli impegni nelle attività funzionali all’insegnamento, così come contrattualmente stabilito.

In caso di distorta interpretazione della normativa da parte dei dirigenti scolastici o degli ambiti territoriali, esortiamo i colleghi a ricorrere immediatamente al giudice del lavoro, in quanto tale abuso costituisce un danno non solo individuale ma anche a tutta la categoria.

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