Sembrerebbe che molti dirigenti scolastici lombardi stiano spavaldamente negando ai docenti di ruolo che frequentano i corsi di riconversione sul sostegno di cui al D.D.G. Miur n. 7/2012, anche mettendolo per iscritto con le motivazioni più disparate, i permessi previsti per il diritto allo studio disciplinati a livello regionale dal relativo contratto integrativo quadriennale sottoscritto tra l’amministrazione scolastica e le OO.SS. di comparto.

E come se non bastasse, “già che si trovano in zona”, negano anche il rimborso delle spese di viaggio per quei docenti che giungono da fuori sede.

Ci piace pensare che gli impavidi DS ignorino completamente la normativa vigente che regola i suddetti istituti contrattuali, perché altrimenti risulterebbero del tutto ignote le ragioni dell’insana condotta assolutamente negatoria, lesiva, vessatoria ed antisindacale messa in atto a danno dei malcapitati docenti corsisti, già gravati da grevi compiti e responsabilità di lavoro e studio.

Per chi ignorasse la normativa scolastica, cosa purtroppo sempre più diffusa tra il personale scolastico, e non fanno eccezione i ds evidentemente, ricordiamo che i docenti frequentanti questi corsi godono delle 150 ore per il diritto allo studio disciplinate dal CIR Lombardia sottoscritto in data 15 novembre 2011. I docenti in questione sono stati addirittura esonerati dal presentare la domanda di concessione delle 150 ore, come precisa la nota protocollo n. 1592 del 28 gennaio 2016 emanata dall’USR Lombardia che richiama le direttive del Miur. In buona sostanza le 150 ore sono state concesse “d’ufficio” senza bisogno che questi docenti dovessero presentare la consueta domanda annuale.

Leggendo il contratto integrativo regionale, all'art. 11 comma 3 dice che il docente ha diritto, per la preparazione, ai 3 giorni retribuiti di permesso che precedono ogni esame. Mentre al comma 2 dello stesso articolo c’è scritto che nell'ambito delle 150 ore deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi.

Detti permessi possono essere fruiti per anno solare dal 1 gennaio al 31 dicembre e non per anno scolastico come i permessi del CCNL. Per quanto invece attiene al rimborso delle spese di viaggio, quest’ultime sono disciplinate addirittura dal CCNL Scuola vigente.

Infatti, all'art. 64 comma 3 i più leggono: “Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”.

In questo caso però bisogna fare un doveroso distinguo, tra i corsisti che viaggiano utilizzando i mezzi pubblici ed i corsisti che viaggiano utilizzando il mezzo proprio. I corsisti che viaggiano utilizzando la propria autovettura sono purtroppo esclusi da qualsiasi forma di rimborso spese, in quanto una recente norma legislativa la legge n. 122/2010 ha previsto l’esclusione dell’uso del mezzo proprio per tutti i dipendenti pubblici contrattualizzati per qualsivoglia attività di missione, formazione e tutto ciò che è strettamente connesso all'attività lavorativa. Mentre, per quanto riguarda i corsisti che viaggiano utilizzando i mezzi pubblici, quest’ultimi hanno diritto al rimborso dei titoli di viaggio in ossequio alla suddetta norma contrattuale (art. 64, comma 3, CCNL Scuola).

A questo punto, visto che uno dei motivi solitamente accampato dai ds per negare il rimborso spese è: “dove prendo i soldi per rimborsarla?”; ricordiamo che le scuole, ogni anno scolastico, devono accantonare nel bilancio economico una somma da destinare alla formazione del personale. Ecco da dove devono prendere i soldi!

Per quanto riguarda l’obbligatorietà o non obbligatorietà del corso, altro espediente tirato fuori per non rifondere le spese di viaggio; non sta scritto da nessuna parte che per i corsi obbligatori le spese di viaggio si pagano e per i corsi non obbligatori non si pagano. Ed anche se così fosse, il Miur ha precisato più volte che i corsi di formazione in parola costituiscono attività di formazione obbligatoria a cui è tenuta l’amministrazione scolastica, proprio perché saranno riconvertiti docenti che ad oggi sono privi di sede e cattedra nella propria classe di concorso, e andranno su posti di sostegno.

Ora, è più che oggettivamente palese che questi sfrontati comportamenti sono delle plateali violazioni della normativa contrattuale vigente (CIR e CCNL Scuola), anche in barba alle continue raccomandazioni del Ministero di agevolare al massimo i dipendenti che frequentano questi corsi. Pertanto, per i docenti che hanno già ricevuto provvedimenti di diniego scritti, non rimane altro che avviare un contenzioso d’innanzi al tribunale del lavoro competente per territorio.

Ma il problema più grosso per i Ds è che parallelamente potrebbe essere anche avviato un esposto in procura per abuso d’ufficio per violazione dell’art. 323 del codice penale. La condotta negatoria, infatti, potrebbe arrecare un danno ingiusto al docente che per i previsti summenzionati diritti negati potrebbe anche ritirarsi dal corso o essere bocciato. Ci sono molti docenti che purtroppo non possiedono le risorse economiche per viaggiare.

Insomma, l’ingresso in un vero e proprio girone dell’inferno dantesco per i ds. Sarebbe il caso che l’Usr Lombardia emanasse una nota di chiarimento con cui invita i DS a dare ossequio alla normativa contrattuale, onde evitare inutili contenziosi, dove l’Amministrazione scolastica sarebbe di sicuro soccombente.

Intanto i corsisti si stanno mobilitando, ed hanno già messo al corrente della faccenda un deputato della repubblica ed un consigliere regionale che interverranno prima con l’amministrazione, e successivamente, qualora non bastasse, in Parlamento.

[articolo tratto da: tecnicadellascuola.it]

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